L’associazione Carteinregola insieme a Cittadinanzattiva Lazio ha analizzato la bozza del “Regolamento per il diritto di accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni” (62a Proposta Dec. G. 26 del 4 agosto 2017) che dovrebbe andare al voto entro la fine di ottobre e ha realizzato un dossier che ha portato all’Assessora a Roma Semplice Flavia Marzano, che si è detta disponibile a migliorare il testo e ha proposto di avviare un monitoraggio condiviso sull’applicazione del decreto trasparenza da parte dell’amministrazione capitolina. La bozza è stata approvata da una Decisione di Giunta il 4 agosto scorso e pochi giorni dopo è stata inviata alla Commissione capitolina Statuto e ai Municipi per i rispettivi pareri, in vista dell’approdo in Aula Giulio Cesare per l’approvazione definitiva.
Il testo è stato reso pubblico solo ai primi di settembre, per iniziativa dell’Assessora Marzano, che lo ha inseriton elle pagine dell’assessorato Roma Semplice dopo una serie di polemiche scoppiate su alcuni articoli del regolamento rivelati dalla stampa.
Entrando nel merito, il Regolamento proposto è in realtà una combinazione di indicazioni tratte dal Decreto Trasparenza (Dlgs 97/2016 , il cosiddetto FOIA), dalle linee guida dell’ANAC e dalla circolare del Ministro Madia, ma se da un lato dà effettivamente seguito alle recenti modifiche normative, dall’altro presenta un’impostazione composita che rende alcuni passaggi poco chiari o incompleti.
Sul sito del Governo c’è scritto, a proposito del FOIA: “La trasparenza è accessibilità totale ai dati e ai documenti in possesso della pubblica amministrazione. Ha lo scopo di tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Eppure l’ “accessibilità totale” in pratica è ancora, per molti aspetti, troppo poco definita, sia nelle normative nazionali, sia nella bozza del nuovo regolamento capitolino.
Un esempio per tutti: in più occasioni ci siamo trovati di fronte alla definizione “atto endoprocedimentale” come motivo di diniego all’accesso agli atti, che, a maggior ragione, potrebbe essere ora utilizzato anche come giustificazione per il diniego all’accesso generalizzato, ovvero alla pubblicazione di atti dell’amministrazione su richiesta dei cittadini.
Il termine “endoprocedimentale” dovrebbe indicare una categoria di atti che fanno parte di un procedimento in corso – ad esempio un progetto definitivo consegnato da un privato o i pareri di una conferenza dei servizi – che molte volte gli uffici hanno ritenuto non consultabili dai cittadini, dichiarandoli disponibili solo al termine del percorso decisionale.
Ma è evidente che “forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” sono possibili da parte dei cittadini solo se è possibile consultare sul sito istituzionale, gli atti dell’istruttoria in corso, poiché, una volta terminata, è molto facile che si raggiunga un “punto di non ritorno” – ad esempio il rilascio di un permesso a costruire o la una concessione di un bene pubblico – su cui i cittadini ben poco possono più eccepire.
E’ anche poco chiaro per quali tipi di documenti possa essere negato l’accesso generalizzato e/o documentale per “evitare un pregiudizio concreto alla tutela di alcuni interessi privati” (art.5bis Dlgs 97/2016) e in quali circostanze l’Amministrazione possa negare l’accesso quando è in ballo “la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali”.
Infine dovrebbero essere meglio specificati gli obblighi di comunicazione ai “controinteressati” all’accesso (ad esempio la ditta proponente un parcheggio o concessionaria di un bene pubblico) perché si lascia all’arbitrarietà del responsabile del procedimento la valutazione di quali controinteressati individuare e avvisare.
Questo dossier pubblicato su carteinregola.it è stato presentato all’Assessora a Roma Semplice Flavia Marzano, che si è detta disponibile a modificare il testo con emendamenti. Inoltre è stata avanzata la richiesta di non portare il regolamento al voto dell’Assemblea prima di aver affrontato una fase partecipativa, con audizioni dei cittadini e delle associazioni interessate.
Sarebbe davvero paradossale che un Regolamento nato per “promuovere partecipazione e forme diffuse di controllo sulle attività delle istituzioni” e a “promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” fosse elaborato e approvato senza alcun dibattito né partecipazione dei cittadini.
Associazione Carteinregola